Il 13 febbraio 2024 è stato approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il decreto che “reca criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno” (qui il testo integrale – qui le linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici).
Per sistema agrivoltaico s’intende quel “sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico
avanzato installato su quest’ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di
valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell’area“.
L’impianto agrivoltaico adotta insieme
- soluzioni integrate innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
- sistemi di monitoraggio, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria-CREA in collaborazione con il GSE [… ] che consentano di verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate. Gli indicatori sul recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici, sono individuati dal GSE.
Possono accedere alle agevolazioni:
- imprenditori agricoli come definiti dall’articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole;
- associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a)
Diversi sono i soggetti esclusi, come scritto nell’art. 2 comma 2 tra i quali “hanno iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure bandite ai sensi del presente decreto”.
Le agevolazioni prevedono l’erogazione di un contributo a fondo perduto, finanziato dal PNRR, nella misura massima del 40% dei costi ammissibili, abbinato a una tariffa incentivante a valere sulla quota di energia elettrica netta immessa in rete. A tali agevolazioni potranno accedervi impianti di potenza fino a 1 megawatt realizzati da imprenditori agricoli e loro aggregazioni, mentre le procedure competitive, per un contingente complessivo di 740 megawatt, sono riservate ad impianti di qualsiasi potenza realizzati da imprenditori agricoli e loro aggregazioni, o associazioni temporanee di impresa che includono almeno un imprenditore agricolo.
Gli impianti dovranno avere i requisiti descritti nell’art. 5 del decreto e cioè:
- possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
- possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
- rispettano i requisiti di cui all’Allegato 2, lettera a);
- garantiscono la continuità dell’attività di coltivazione agricola e pastorale sottostante l’impianto;
- gli impianti sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
- sono conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio “non arrecare un danno significativo” di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, come illustrato nelle regole operative di cui all’articolo 12;
- possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento.
Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui al comma 3, lettere a) è possibile accedere alle procedure bandite ai sensi del presente decreto presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto.
Per avere accesso agli incentivi, bisognerà partecipare alle procedure pubbliche, distinte in registri e aste, che compariranno sul sito del Gestore Servizi Energetici (nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie) in cui verranno messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza, eventualmente incrementati dalle quote di risorse e contingenti non assegnati nelle procedure precedenti.
Per informazioni sulla formulazione di un impianto agrivoltaico, potete scriverci e vi aiuteremo nella realizzazione di sistema legato alle vostre esigenze.